(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 62
                        del 1 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine per la presentazione delle richieste  di  contributo,
stabilito  dal  comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio
1995, n. 19, e' prorogato, per il solo anno corrente, alla  data  del
31 dicembre 1995.
  2.  Sono  valide le convenzioni anche se stipulate prima della data
di entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/1995, purche'
le stesse risultino conformi a quanto stabilito dalla legge medesima,
in particolare per quanto riguarda:
   a) la diversificazione del contributo comunale  in  rapporto  alle
fasce  di  reddito,  nelle  misure  stabilite  ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 437;
   b) l'individuazione di un onere costante a carico sia  del  Comune
che della Regione;
   c)  l'utilizzo,  nelle  operazioni di mutuo, di un tasso fisso che
non puo' superare il tasso di  riferimento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  del  tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.
  3. I bandi conseguenti alle convenzioni di cui al  comma  2  devono
essere   stati  pubblicati  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 19.
  4. I criteri di selezione da  indicare  nei  bandi  ai  fini  della
individuazione  dei  soggetti beneficiari non sono predeterminati, ma
vanno  stabiliti  da  singoli  comuni  sulla  base  delle  rispettive
esigenze.
  5.  Il  contributo  della  regione sui mutui in questione ha durata
decennale; nel caso di operazioni di mutuo aventi  durata  superiore,
l'onere   sara'   a   carico   del   bilancio  comunale  a  decorrere
dall'undicesimo anno.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 28 agosto 1995
                             D'AMBROSIO