(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 62 del 1 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo, stabilito dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19, e' prorogato, per il solo anno corrente, alla data del 31 dicembre 1995. 2. Sono valide le convenzioni anche se stipulate prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/1995, purche' le stesse risultino conformi a quanto stabilito dalla legge medesima, in particolare per quanto riguarda: a) la diversificazione del contributo comunale in rapporto alle fasce di reddito, nelle misure stabilite ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 437; b) l'individuazione di un onere costante a carico sia del Comune che della Regione; c) l'utilizzo, nelle operazioni di mutuo, di un tasso fisso che non puo' superare il tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994. 3. I bandi conseguenti alle convenzioni di cui al comma 2 devono essere stati pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19. 4. I criteri di selezione da indicare nei bandi ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari non sono predeterminati, ma vanno stabiliti da singoli comuni sulla base delle rispettive esigenze. 5. Il contributo della regione sui mutui in questione ha durata decennale; nel caso di operazioni di mutuo aventi durata superiore, l'onere sara' a carico del bilancio comunale a decorrere dall'undicesimo anno. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 28 agosto 1995 D'AMBROSIO